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Protezione civile
associazione
Nazionale
Bersaglieri


nucleo di Palermo ODV
normativa

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nucleo di Palermo ODV


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STATUTO SOCIALE


Articolo 1 - Costituzione


Premesso che l’ Associazione Nazionale Bersaglieri, costituisce al proprio interno e per lo svolgimento delle specifiche attività, il “Coordinamento nazionale del Volontariato di protezione civile dell’ ANB” che sarà disciplinato e opererà in conformità alle disposizioni previste dal d. les. n. 117 del 03 luglio 2017.
Tutto ciò premesso:
1. E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: << Protezione Civile Associazione Nazionale Bersaglieri Nucleo di Palermo ODV >>, qui di seguito detta “Organizzazione”, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale; L’organizzazione è contro la guerra e ogni forma di violenza e discriminazione.
2. L'Organizzazione di volontariato ha come obiettivo il perseguimento, senza scopo di lucro neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Organizzazione, in virtù dell’iscrizione nell’apposito Registro, adotta la qualifica di ODV nella propria denominazione. L’acronimo ODV o la locuzione “organizzazione di volontariato” potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.
3. L’organizzazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
4. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
5. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 2 - Sede


1. L'Organizzazione ha sede nel Comune di Palermo, Via Galileo Galilei n.72, p.7 int.13;
2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all’interno del medesimo Comune;
3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell’Organizzazione in Italia o all’estero.

Articolo 3 - Durata


La durata dell’organizzazione è illimitata.

Articolo 4 - Oggetto e finalità


1. Lo spirito e la prassi dell’Organizzazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. Custodisce lo spirito del Corpo dei Bersaglieri come stile e concezione di vita e di assistenza morale e materiale per il prossimo. L'Organizzazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Organizzazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività principali di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 lettera y. Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Ed inoltre:
a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
f) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni.
g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Organizzazione in particolare persegue le seguenti attività di interesse generale:
3. salvaguardia della vita e soccorso delle persone nell’ambito delle attività di protezione civile;
4. interventi sulla base dei piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile in caso di emergenze, maxi emergenze, emergenze non convenzionali e calamità, soccorso tecnico (secondo le proprie competenze), assistenza umanitaria, interventi in collaborazione con la Colonna Mobile della Regione Sicilia e/o altre strutture del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, supporto logistico nelle operazioni di soccorso sanitario e/o ricerca dispersi anche con la stipula di convenzioni e/o collaborazioni con Enti o Strutture pubbliche o private;
5. attività di promozione della cultura di protezione civile;
6. attività di assistenza organizzativa e operativa a manifestazioni di massa, sportive e culturali, religiose, e simili;
7. promozione ed organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione in tema di Volontariato, Protezione Civile, Soccorso Sanitario, Rischio Idro-geologico, tutela dell’ambiente; tutela del patrimonio e del paesaggio;
8. Favorire la tutela ecologica del patrimonio pubblico dei parchi, ville, giardini, boschi, acque interne e strutture attinenti; Collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato per il conseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto;
9. Impegnarsi nella vigilanza e nei servizi di antincendio boschivo secondo le proprie competenze;
10. Impegnarsi nella salvaguardia dell’ordine pubblico in ausilio e/o collaborazione con le Forze dell’Ordine su richiesta e nel rispetto delle direttive in tale settore dalle Autorità competenti.
11. promozione dello sviluppo del volontariato e dell’associazionismo, istituendo anche proprie sezioni, nonché collaborando con le altre Associazioni di Volontariato esistenti;
12. L'Organizzazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’ Assemblea.
13. L'Organizzazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
14. L'Organizzazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.
15. svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali ed idonea a perseguirne il raggiungimento.
16. L’organizzazione opera nel territorio della Regione Sicilia.

Articolo 5 - Associati


1. All’Organizzazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell’Organizzazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
2. Sono associati dell’Organizzazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di Organizzazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo purchè:
a. Presentino un certificato medico quando richiesto dalle vigenti normative;
b. Dichiarino di accettare senza riserve il presente statuto, nel rispetto dello Statuto nazionale ANB
c. Abbiano un’età compresa tra i 16 e gli 80 anni, precisando che per i minori è richiesta dichiarazione di autorizzazione firmata da entrambi i genitori o da chi ne fa le veci e che per gli stessi non è previsto l’impiego in attività operative ma solo e soltanto addestrative.
d. Gli associati potranno richiedere contestualmente o successivamente all’iscrizione all’Organizzazione di essere iscritti anche alla Associazione Nazionale dei Bersaglieri, accettando lo statuto che regola l'Associazione Nazionale dei Bersaglieri con tutte le sue normative dirette agli associati.
Nella domanda di ammissione all’Organizzazione, l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’ Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio

Articolo 6 - Diritti e doveri degli associati


1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’ Organizzazione.
2. L'ammissione all’Organizzazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’ Organizzazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’ Organizzazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell’Organizzazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’ Organizzazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

Articolo 7 - Volontario e attività di volontariato


1. L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
2. L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Articolo 8 - Perdita della qualità di associato


La qualità di associato si perde per:
1. Decesso;
2. Dimissioni: ogni associato può recedere dall'Organizzazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
3. Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
4. Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’ Organizzazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all’ Assemblea.
In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’ Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’ Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Articolo 9 - Organi Sociali


1. Gli organi dell’ Organizzazione sono:
a) l'Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) Organo di controllo (eventuale).
2. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto

Articolo 10 Composizione e attribuzioni dell’ Assemblea degli Associati


1.L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell’ Organizzazione;
2. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale che siano iscritti da almeno tre mesi.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
4. In particolare l’ Assemblea ha il compito di:
a. delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’ Organizzazione; individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
b. deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;
c. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l’eventuale Organo di controllo;
d. deliberare sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto;

e. deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai sensi dell’art. 8 del presente Statuto;
f. deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
g. deliberare sulle modifiche dello statuto dell’ Organizzazione;
h. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’ Organizzazione stessa.
Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Articolo 11 - Convocazione dell’Assemblea degli Associati


1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’ Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell’ Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo lettera, email, gruppi social al recapito risultante dal libro degli associati, ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 12 - Validità dell’ Assemblea


1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell’ Organizzazione; in sua mancanza l’ Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’ Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell’ Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’ Assemblea.
3. L’ Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell’ Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell’ Organizzazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’ Organizzazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell’ Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’ Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Articolo 13 - Nomina e composizione del Consiglio Direttivo


1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’ Organizzazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’ Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Articolo 14 - Convocazione e validità del Consiglio Direttivo


1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’ approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’ Organizzazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Articolo 15 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo


1. AI Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’ Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’ Organizzazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
a. eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
b. assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
c. amministrare le risorse economiche dell’ Organizzazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo; predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’ Assemblea;
d. qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell’ Organizzazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’ Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
e. indire adunanze, convegni, ecc.;
f. deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’ Organizzazione;
g. ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
h. deliberare l'adesione dell’ Organizzazione ad altre istituzioni analoghe;
i. decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
l. deliberare in ordine all’assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell’ Organizzazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta;
m. proporre all’ Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’ Organizzazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 6, comma 3;
n. istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.

Articolo 16 - Il Presidente


1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’ Organizzazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell’ Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l’ Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
a) provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’ Assemblea e del Consiglio Direttivo;
b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’ Organizzazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. AI Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. Per motivi di necessità e di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferire allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Articolo 17 - Il Segretario ed il Tesoriere


1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. AI Segretario compete:
a. la redazione dei verbali delle sedute dell’ Assemblea e del Consiglio Direttivo;
b. curare la tempestività delle convocazioni dell’ Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c. la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.
3. AI Tesoriere spetta il compito di:
a. tenere ed aggiornare i libri contabili;
b. predisporre il bilancio dell’ Organizzazione.

Articolo 18 - Organo di Controllo


1. L’Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l’ Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
Il componente dell’Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all’ Organizzazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L’Organo di controllo:
a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Articolo 19 - Libri sociali


1. L'Organizzazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
a. libro degli associati;
b. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’ Assemblea;
d. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
e. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Articolo 20 - Risorse economiche


1. Le entrate dell’ Organizzazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:
a. quote associative;
b. erogazioni liberali di associati e terzi;
c. donazioni e lasciti testamentari;
d. entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
e. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
f. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
g. rendite patrimoniali;
h. accreditamento ai fini dell’accesso al riparto del contributo del 5 per mille.
i. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
l. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
m. entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
3. I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 21 - Esercizio finanziario


1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’ Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’ Organizzazione.
4. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 22 - Convenzioni


Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.

Articolo 23 - Personale retribuito


L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

Articolo 24 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari


Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 25 - Responsabilità della organizzazione


Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’organizzazione.

Articolo 26 - Assicurazione dell’organizzazione


L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’organizzazione stessa.

Articolo 27 - Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione


1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’ Organizzazione è deliberato dall’ Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 12 comma 4 del presente Statuto. 2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati. 3. In caso di scioglimento dell’ Organizzazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Articolo 28 - Disposizioni generali


Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.


Palermo, 2 Febbraio 2022 a chiusura